Art. 30.
(Notizie sui Servizi coperte dal segreto).

      1. Salvo che non abbiano già avuto diffusione o che non abbiano acquisito

 

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carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del SIS e del Segretariato generale del CESIS, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.
      2. Sono coperte dal segreto di Stato le notizie riguardanti l'identità, i compiti e le funzioni del personale del SIS e quelle riguardanti il suo ordinamento, la sua organizzazione e la sua attività, che non siano rese note dalle autorità competenti.
      3. Fatta eccezione per il direttore generale ed i vice direttori del SIS e della DISMI o altri agenti operativi da loro autorizzati, nessuno può rendere note o comunicare ad alcuno le notizie di cui al comma 1.
      4. Il SIS non può corrispondere o ricevere ordini od incarichi da giudici e pubblici ministeri di ogni ordine e grado, sia dell'ordinamento giudiziario sia delle magistrature militari o amministrative, se non per mandato o con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o sottosegretario di Stato delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed esclusivamente ai soli fini informativi e con l'obbligo del segreto di Stato da parte del destinatario delle informazioni, che le può utilizzare nell'ambito di esso, come notizie di propria conoscenza da sviluppare in indagini di polizia giudiziaria.